Vi Informiamo che il comma 646 della Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ( relativa alla esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo di atti, documenti e registri) le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonche’ dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI». Ciò a decorrere dal primo gennaio 2019. Questo vuol dire che per le eventuali richieste di contributo ai vari enti, non va applicata la marca da bollo di €uro 16.